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Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea


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GLI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE



L’articolo 87 del Trattato stabilisce che gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Si tratta di un principio generale che occorre sempre tener presente e dal quale le Autorità pubbliche devono partire nel concepire gli strumenti di intervento a favore di determinati settori economici o di determinate imprese.
Lo stesso articolo 87 prevede d’altra parte che, fermo restando il principio generale che gli aiuti di Stato causano una distorsione della concorrenza essi tuttavia possano essere ammessi ed autorizzati sulla base di una giustificazione compensatoria. Tale giustificazione può bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza nel momento in cui vi è la necessità di conseguire obiettivi comunitari il cui raggiungimento non può essere garantito dal funzionamento naturale del mercato. Per tale ragione, nella sfera di applicazione dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica di fatto valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.
Questo bilanciamento fra libera concorrenza e conseguimento di obiettivi economici, sociali, industriali di interesse comunitario non attiene solo al settore degli aiuti di Stato. L'articolo 86, paragrafo 2, permette , per esempio, deroghe all'applicazione delle regole di concorrenza nel caso in cui siano conferite alle imprese missioni di interesse generale.
Questa filosofia permea il Trattato e fa sì che gli aiuti possano essere dichiarati compatibili nel momento in cui promuovono determinati obiettivi comunitari, a cominciare dalla coesione economica e sociale, che anche in questo settore ha ruolo centrale .
L'incompatibilità degli aiuti resta comunque la regola generale, così che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 , in quanto costituiscono eccezione a tale regola, devono sempre essere interpretati in senso restrittivo. L'articolo 87, paragrafo 2 prevede che siano compatibili ipso iure tre categorie di aiuti:
a) gli aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di talune regioni della Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione di tale paese nella misura in cui sono necessaria a compensarne gli svantaggi economici derivati (categoria tuttora riportata nel testo del trattato ma diventata obsoleta dopo la riunificazione del 1990).
Le deroghe previste dal successivo paragrafo 3, fra cui si ricorda rientrano gli aiuti a finalità regionale di cui alle lettere a) e c) in favore delle aree svantaggiate o che necessitano di sviluppare talune specifiche attività economiche, hanno una portata differente non essendo prevista la compatibilità ipso iure.
Pur muovendosi nell'ambito di un grande potere discrezionale, per dichiarare un aiuto compatibile, la Commissione deve necessariamente tener conto delle disposizioni del Trattato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado. L'aiuto può essere dichiarato compatibile se è strumentale al perseguimento dell'interesse comunitario o se la Commissione sia in grado di stabilire che in mancanza di esso il gioco del mercato non permetterebbe di ottenere dalle imprese beneficiarie l'adozione di comportamenti tali da conseguire la realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti con tali deroghe. Diversamente significherebbe tollerare che si alterino gli scambi fra gli Stati membri e che si rischi di falsare la concorrenza senza che l'interesse comunitario lo giustifichi. Inoltre la Commissione deve sempre accertarsi che esista, da parte del singolo beneficiario, una contropartita rappresentata dalla necessità o dall'opportunità del conseguimento degli obiettivi comunitari. Se così non fosse l'aiuto servirebbe solo ad aumentare il potere finanziario dell'impresa beneficiaria. L'apprezzamento di tali criteri compensatori da parte della Commissione nell'ambito della valutazione della compatibilità di un aiuto è stato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia (sentenza nella causa Philip Morris contro Commissione delle Comunità Europee del settembre 1980). Sancito il principio della giustificazione compensatoria e della necessità dell'aiuto, deriva che questo debba essere proporzionale al problema che esso intende risolvere. Per ogni tipo di aiuto le giustificazioni compensatorie possono essere differenti.
Seguendo questa filosofia la Commissione ha individuato una serie di categorie di aiuti che hanno carattere orizzontale e che rispondono meglio al principio della giustificazione compensatoria in base al perseguimento di un interesse comunitario preminente. La Commissione ha quindi stabilito le discipline che definiscono la propria posizione nei riguardi di tali categorie. Ad oggi esistono gli inquadramenti orizzontali per gli aiuti alla ricerca ed allo sviluppo, gli aiuti per la protezione dell'ambiente, gli aiuti alle piccole e medie imprese e gli orientamenti comunitari per l'occupazione. Rientrano nelle discipline orizzontali anche gli orientamenti per gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Nell'ambito delle discipline ed orientamenti orizzontali la Commissione precisa i criteri in base ai quali gli aiuti di Stato possono godere di una presunzione di compatibilità. Gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di notificare i regimi di aiuto affinché la Commissione possa svolgere il suo ruolo di tutela della concorrenza attraverso il controllo e la valutazione del rispetto delle regole del Trattato. Tuttavia negli anni più recenti si è entrati in una fase nuova in cui, attraverso l'adozione dei regolamenti di esenzione, la responsabilità dell'apprezzamento della compatibilità dei regimi di aiuto che rientrano nella categorie orizzontali è demandata direttamente agli Stati Membri. La Commissione conserva la responsabilità del controllo a posteriori e dell'investigazione dei casi di applicazione indebita dei regolamenti .
Tenuto conto che le categorie orizzontali di aiuto rispondono ai criteri di giustificazione compensatoria, la Commissione incoraggia gli Stati membri al ricorso a questa tipologia di aiuto ed all'abbandono degli aiuti settoriali ed al funzionamento. Nel quadro degli impegni assunti nei Consigli Europei di Stoccolma e di Barcellona un ulteriore passo è rappresentato dall’avvio di una politica concordata fra Commissione Europea e Stati membri mirante a realizzare una riduzione complessiva degli aiuti di Stato nell’Unione ed a riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali, compresa la coesione economica e sociale. Il conseguimento di tali obiettivi è oggetto di un esercizio di verifica periodica sulla base di specifici rapporti elaborati dalla Commissione Europea e sottoposti all’esame del Consiglio Competitività.
Con il Piano di Azione "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009" messo a punto nel corso del 2005, la Commissione ha posto le basi concettuali dei nuovi orientamenti in questo ambito, puntando a realizzare una riduzione complessiva degli aiuti di Stato e la loro finalizzazione agli obiettivi della crescita e dell'occupazione, nel quadro più ampio della strategia di Lisbona. Parallelamente, la Commissione ha avviato una consultazione con gli Stati Membri per individuare possibili miglioramenti nella normativa degli aiuti di Stato specificamente destinati all'innovazione.
Le regole procedurali che consentono l’applicazione dei regimi di aiuti di Stato sono raccolte nel regolamento di procedura CE 659/99 (GUCE L83 del 27.3.1999). Tale regolamento disciplina in maniera completa i vari aspetti concernenti la notifica dei regimi di aiuto alla Commissione Europea da parte delle Autorità pubbliche nazionali, ai fini dell’esame della valutazione di compatibilità rispetto alle norme del Trattato. Ad esso si affianca il regolamento CE 794/2004 della Commissione (GUCE L140 del 30.4.2004) che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2006, l'obbligo della notifica elettronica degli aiuti di Stato e della trasmissione in formato elettronico di tutta la corrispondenza relativa agli aiuti di Stato.

 


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