L’articolo 87 del Trattato stabilisce che gli aiuti di Stato
sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono
sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare
la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.
Si tratta di un principio generale che occorre sempre tener presente
e dal quale le Autorità pubbliche devono partire nel concepire
gli strumenti di intervento a favore di determinati settori economici
o di determinate imprese.
Lo stesso articolo 87 prevede d’altra parte che, fermo restando
il principio generale che gli aiuti di Stato causano una distorsione
della concorrenza essi tuttavia possano essere ammessi ed autorizzati
sulla base di una giustificazione compensatoria. Tale giustificazione
può bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza
nel momento in cui vi è la necessità di conseguire
obiettivi comunitari il cui raggiungimento non può essere
garantito dal funzionamento naturale del mercato. Per tale ragione,
nella sfera di applicazione dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3,
la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui
esercizio implica di fatto valutazioni di carattere economico
e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.
Questo bilanciamento fra libera concorrenza e conseguimento di
obiettivi economici, sociali, industriali di interesse comunitario
non attiene solo al settore degli aiuti di Stato. L'articolo 86,
paragrafo 2, permette , per esempio, deroghe all'applicazione
delle regole di concorrenza nel caso in cui siano conferite alle
imprese missioni di interesse generale.
Questa filosofia permea il Trattato e fa sì che gli aiuti
possano essere dichiarati compatibili nel momento in cui promuovono
determinati obiettivi comunitari, a cominciare dalla coesione
economica e sociale, che anche in questo settore ha ruolo centrale
.
L'incompatibilità degli aiuti resta comunque la regola
generale, così che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 ,
in quanto costituiscono eccezione a tale regola, devono sempre
essere interpretati in senso restrittivo. L'articolo 87, paragrafo
2 prevede che siano compatibili ipso iure tre categorie di aiuti:
a) gli aiuti di carattere sociale concessi a singoli consumatori,
a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di talune regioni della Repubblica
Federale di Germania che risentono della divisione di tale paese
nella misura in cui sono necessaria a compensarne gli svantaggi
economici derivati (categoria tuttora riportata nel testo del
trattato ma diventata obsoleta dopo la riunificazione del 1990).
Le deroghe previste dal successivo paragrafo 3, fra cui si ricorda
rientrano gli aiuti a finalità regionale di cui alle lettere
a) e c) in favore delle aree svantaggiate o che necessitano di
sviluppare talune specifiche attività economiche, hanno
una portata differente non essendo prevista la compatibilità
ipso iure.
Pur muovendosi nell'ambito di un grande potere discrezionale,
per dichiarare un aiuto compatibile, la Commissione deve necessariamente
tener conto delle disposizioni del Trattato e della giurisprudenza
della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado. L'aiuto
può essere dichiarato compatibile se è strumentale
al perseguimento dell'interesse comunitario o se la Commissione
sia in grado di stabilire che in mancanza di esso il gioco del
mercato non permetterebbe di ottenere dalle imprese beneficiarie
l'adozione di comportamenti tali da conseguire la realizzazione
di uno degli obiettivi perseguiti con tali deroghe. Diversamente
significherebbe tollerare che si alterino gli scambi fra gli Stati
membri e che si rischi di falsare la concorrenza senza che l'interesse
comunitario lo giustifichi. Inoltre la Commissione deve sempre
accertarsi che esista, da parte del singolo beneficiario, una
contropartita rappresentata dalla necessità o dall'opportunità
del conseguimento degli obiettivi comunitari. Se così non
fosse l'aiuto servirebbe solo ad aumentare il potere finanziario
dell'impresa beneficiaria. L'apprezzamento di tali criteri compensatori
da parte della Commissione nell'ambito della valutazione della
compatibilità di un aiuto è stato oggetto di una
sentenza della Corte di Giustizia (sentenza nella causa Philip
Morris contro Commissione delle Comunità Europee del settembre
1980). Sancito il principio della giustificazione compensatoria
e della necessità dell'aiuto, deriva che questo debba essere
proporzionale al problema che esso intende risolvere. Per ogni
tipo di aiuto le giustificazioni compensatorie possono essere
differenti.
Seguendo questa filosofia la Commissione ha individuato una serie
di categorie di aiuti che hanno carattere orizzontale e che rispondono
meglio al principio della giustificazione compensatoria in base
al perseguimento di un interesse comunitario preminente. La Commissione
ha quindi stabilito le discipline che definiscono la propria posizione
nei riguardi di tali categorie. Ad oggi esistono gli inquadramenti
orizzontali per gli aiuti alla ricerca ed allo sviluppo, gli aiuti
per la protezione dell'ambiente, gli aiuti alle piccole e medie
imprese e gli orientamenti comunitari per l'occupazione. Rientrano
nelle discipline orizzontali anche gli orientamenti per gli aiuti
al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Nell'ambito delle discipline ed orientamenti orizzontali la Commissione
precisa i criteri in base ai quali gli aiuti di Stato possono
godere di una presunzione di compatibilità. Gli Stati membri
hanno comunque l'obbligo di notificare i regimi di aiuto affinché
la Commissione possa svolgere il suo ruolo di tutela della concorrenza
attraverso il controllo e la valutazione del rispetto delle regole
del Trattato. Tuttavia negli anni più recenti si è
entrati in una fase nuova in cui, attraverso l'adozione dei regolamenti
di esenzione, la responsabilità dell'apprezzamento della
compatibilità dei regimi di aiuto che rientrano nella categorie
orizzontali è demandata direttamente agli Stati Membri.
La Commissione conserva la responsabilità del controllo
a posteriori e dell'investigazione dei casi di applicazione indebita
dei regolamenti .
Tenuto conto che le categorie orizzontali di aiuto rispondono
ai criteri di giustificazione compensatoria, la Commissione incoraggia
gli Stati membri al ricorso a questa tipologia di aiuto ed all'abbandono
degli aiuti settoriali ed al funzionamento. Nel quadro degli impegni
assunti nei Consigli Europei di Stoccolma e di Barcellona un ulteriore
passo è rappresentato dall’avvio di una politica
concordata fra Commissione Europea e Stati membri mirante a realizzare
una riduzione complessiva degli aiuti di Stato nell’Unione
ed a riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali, compresa
la coesione economica e sociale. Il conseguimento di tali obiettivi
è oggetto di un esercizio di verifica periodica sulla base
di specifici rapporti elaborati dalla Commissione Europea e sottoposti
all’esame del Consiglio Competitività.
Con il Piano di Azione "Aiuti di Stato meno numerosi e più
mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009"
messo a punto nel corso del 2005, la Commissione ha posto le basi
concettuali dei nuovi orientamenti in questo ambito, puntando
a realizzare una riduzione complessiva degli aiuti di Stato e
la loro finalizzazione agli obiettivi della crescita e dell'occupazione,
nel quadro più ampio della strategia di Lisbona. Parallelamente,
la Commissione ha avviato una consultazione con gli Stati Membri
per individuare possibili miglioramenti nella normativa degli
aiuti di Stato specificamente destinati all'innovazione.
Le regole procedurali che consentono l’applicazione dei
regimi di aiuti di Stato sono raccolte nel regolamento di procedura
CE 659/99 (GUCE L83 del 27.3.1999). Tale regolamento disciplina
in maniera completa i vari aspetti concernenti la notifica dei
regimi di aiuto alla Commissione Europea da parte delle Autorità
pubbliche nazionali, ai fini dell’esame della valutazione
di compatibilità rispetto alle norme del Trattato. Ad esso
si affianca il regolamento CE 794/2004 della Commissione (GUCE
L140 del 30.4.2004) che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio
2006, l'obbligo della notifica elettronica degli aiuti di Stato
e della trasmissione in formato elettronico di tutta la corrispondenza
relativa agli aiuti di Stato.