Ai sensi della Legge 27 Luglio 1962, n. 1114 " gli impiegati
civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente
ed il Ministro per gli Affari Esteri, possono assumere un impiego
presso enti o organizzazioni internazionali ......"
L'interessato rivolge domanda all'Amministrazione di appartenenza
che, per poter emanare il relativo decreto, chiede l'autorizzazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente e' il
Dipartimento della Funzione Pubblica che si occupa della materia,
provvedendo a richiedere al MAE ( competente Ufficio I della DGPE)
il prescritto nulla osta . A sua volta il MAE coinvolge la Rappresentanza
Permanente affinché venga espresso il parere richiesto
per chi e' in procinto di prestare servizio presso gli Organismi
comunitari.
Il collocamento fuori ruolo e' disposto per tempo determinato,
generalmente per un triennio, e può essere rinnovato alla
scadenza del termine indicato nel provvedimento , o revocato prima
di detta scadenza. Anche per la proroga del collocamento fuori
ruolo viene richiesto il nulla osta del MAE.
Va segnalato che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
Inoltre, dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo,
cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano:
per il periodo del fuori ruolo il trattamento economico e' pertanto
a carico dell'organismo comunitario, fermo restando l'obbligo
per l'interessato di versare, durante tale periodo, all'Amministrazione
cui appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute a suo
carico previsti per legge.